Condizioni generali di affari
Qui puoi trovare tutte le informazioni importanti sulle nostre condizioni contrattuali. La trasparenza e l'affidabilità sono importanti per noi: leggi qui quali regolamenti si applicano alle nostre garanzie e servizi di costruzione.

Condizioni generali di affari (CGA) di Swissgaranta
(versione 01/2024)
1. Swissgaranta Società mutua di assicurazione (di seguito abbreviata in: Swissgaranta) rilascia garanzie di pagamento anticipato, esecuzione, ordinarie, di costruzione o buona esecuzione (come fideiussione solidale ai sensi dell’art. 181 Norma SIA 118/art. 496 CO o come garanzia ai sensi dell’art. 111 CO // di seguito solo «garanzia») per conto del richiedente/appaltatore (di seguito solo «appaltatore») mediante sottoscrizione del relativo certificato di garanzia. Swissgaranta si impegna esclusivamente nei confronti del beneficiario/destinatario della garanzia indicato nel certificato di garanzia (di seguito denominato «committente»).
2. Le informazioni e le specifiche inserite e confermate dall’appaltatore tramite il sito web (interfaccia di ordinazione) sono da intendersi come una richiesta di ordinazione/richiesta vincolante rivolta dall’appaltatore a Swissgaranta per la stipula di un contratto (di seguito «richiesta»), previa accettazione delle presenti CGA e presa visione della dichiarazione sulla protezione dei dati e delle informazioni per i clienti riportate nel sito web di Swissgaranta.
3. Swissgaranta può verificare preventivamente la solvibilità dell’appaltatore, richiedere i bilanci annuali e le relazioni delle agenzie di controllo o altra documentazione, esigere garanzie adeguate e subordinare la concessione della garanzia all’esito di tali verifiche e richieste oppure rifiutarla senza indicarne i motivi. Inoltre, Swissgaranta è autorizzata a effettuare un (ulteriore) controllo della solvibilità in qualsiasi momento anche dopo la concessione della garanzia e/o a richiedere ulteriori garanzie oltre al pagamento del premio.
4. Swissgaranta calcola il premio che deve essere corrisposto in anticipo per l’intero periodo di garanzia, in base alla somma di garanzia e all’aliquota di premio da applicare. Oltre al premio, l’appaltatore deve pagare la tassa di bollo federale nella misura stabilita dalla Confederazione.
5. L’appaltatore può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (diritto di recesso). In questo caso, il certificato di garanzia eventualmente già emesso decadrà. Se il contenuto del certificato di garanzia non corrisponde agli accordi presi, l’appaltatore e/o il committente devono richiederne la rettifica entro 4 settimane dal ricevimento del documento, altrimenti il contenuto si considera accettato. L’appaltatore è tenuto ad assistere Swissgaranta per quanto possibile in merito a una revoca regolare e/o a una rettifica della garanzia e a confermare la revoca/la rettifica a Swissgaranta per iscritto e con firma giuridicamente vincolante.
6. Il certificato di garanzia viene emesso sulla base delle informazioni fornite dall’appaltatore nella richiesta e contiene l’impegno di Swissgaranta di assumersi la responsabilità per tutti gli obblighi dell’appaltatore coperti dalla garanzia, nella misura della somma di garanzia e del periodo di garanzia concordati.
7. L’appaltatore si impegna a informare spontaneamente Swissgaranta di qualsiasi cambiamento sostanziale che possa essere di interesse ai fini della valutazione del credito e/o, in generale, per l’impegno di garanzia di Swissgaranta. L’appaltatore accetta senza riserve che il committente possa fornire a Swissgaranta informazioni complete sull’esecuzione del contratto di appalto.
8. Inoltre, l’appaltatore si impegna a comunicare spontaneamente a Swissgaranta se, a causa di ritardi o prestazioni difettose nell’esecuzione dell’incarico o del contratto di appalto, dovesse manifestarsi un danno e/o l’utilizzo della garanzia.
9. L’appaltatore si adopera, mediante un lavoro e materiali impeccabili, affinché Swissgaranta non sia chiamata a intervenire in base alla garanzia. In caso di chiamata in garanzia, egli rinuncia espressamente e in ogni caso a qualsiasi opposizione o obiezione riguardante il motivo, l’entità e l’esistenza delle rivendicazioni avanzate dal beneficiario della garanzia.
10. L’appaltatore è tenuto a informare immediatamente per iscritto Swissgaranta nel caso in cui il committente faccia ricorso contro di lui (in particolare, se riceve una notifica di inadempimento o una segnalazione per vizi). In questo contesto, l’appaltatore deve comunicare tempestivamente a Swissgaranta, per iscritto, in maniera dettagliata e motivata, se e in che misura i punti contestati (inadempimento/vizi) siano corretti o meno.
11. Le contestazioni riconosciute dall’appaltatore devono essere prontamente risolte a sue spese. I danni indiretti causati ad altre parti dell’opera derivanti da tali interventi di eliminazione dei difetti non sono assicurati.
12. Se la contestazione è o rimane controversa e la conformità al contratto deve essere dimostrata dall’appaltatore, Swissgaranta può incaricare un perito a spese dell’appaltatore. Se questo tentativo di mediazione non ha successo, l’appaltatore dovrà rimborsare i costi aggiuntivi sostenuti da Swissgaranta. Le eventuali spese per ulteriori procedimenti arbitrali, giudiziari o peritali non saranno a carico di Swissgaranta. L’appaltatore è tenuto a indennizzare Swissgaranta per tutte le spese derivanti dall’impegno di garanzia, inclusi i costi, e a manlevare integralmente Swissgaranta. Ciò vale in particolare nel caso in cui Swissgaranta venga citata direttamente in giudizio dal beneficiario della garanzia, dal committente o da terzi in virtù di tale garanzia.
13. In caso di contestazione, Swissgaranta può richiedere all’appaltatore di adottare immediatamente le misure appropriate per difendersi dalla pretesa. Se l’appaltatore non ottempera alla richiesta, se la richiesta non appare ragionevole dal punto di vista di Swissgaranta o se le misure adottate risultano inefficaci, Swissgaranta ha il diritto (ma non l’obbligo) di adottare, a sua discrezione e a spese dell’appaltatore, le misure che ritiene opportune per evitare la contestazione o di procedere a un pagamento nell’ambito della somma di garanzia senza ulteriori verifiche.
14. Swissgaranta dispone inoltre di un diritto di regresso nei confronti dell’appaltatore a partire dal momento e almeno nella misura in cui ha effettuato pagamenti in sede di chiamata in garanzia.
15. L’appaltatore è tenuto a tenere Swissgaranta per i pagamenti effettuati da quest’ultima (regresso), in caso di violazione da parte sua degli obblighi previsti dalle presenti CGA, nonché, in generale – oltre ai costi (ad es. spese di chiarimento, spese di consulenza e rappresentanza, spese giudiziarie e di avvocato, costi di esecuzione sostitutiva, ecc.) e al 5% di interessi dalla data di addebito – indennamente. Qualora l’appaltatore sia un consorzio, i singoli membri sono solidalmente responsabili nei confronti di Swissgaranta per le spese.
16. Il presente contratto è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero. Il foro competente esclusivo è San Gallo.
Contatto
Ogni progetto è unico, proprio come la nostra consulenza. Collaboriamo per trovare la soluzione migliore per la vostra garanzia di costruzione in Svizzera.